Note Legali di R2A GROUP
Il presente catalogo in formato elettronico, ed ogni suo contenuto, sostituiscono tutte le precedenti edizioni del medesimo catalogo che siano state in qualsiasi forma pubblicate e distribuite, per ogni fine commerciale e di legge. Scopo di tale catalogo è quello di facilitare il proprietario di un’automobile ad identificarla e a verificare la parte di ricambio necessaria alla riparazione della propria autovettura. Attualmente le parti di ricambio per vetture francesi visibili dall’esterno non possono essere vendute in Francia e nei territori francesi di oltremare. Le marche AUTOBIANCHI, AUDI, CITROEN, DACIA, CHEVROLET, FORD, FIAT, IVECO, HONDA, JEEP, LANCIA, MERCEDES, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SKODA, SEAT,
TOYOTA, VOLKSWAGEN, ZASTAVIA utilizzate in questo catalogo sono di proprietà dei fabbricanti delle auto a cui si riferiscono. Il loro utilizzo in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare il modello d’auto sul quale deve essere montato il pezzo di ricambio.
I nostri articoli, pur non essendo originali, sono perfettamente adattabili alle auto a cui si riferiscono. I ricambi di qualità equivalente destinati ad essere montati su vetture francesi, come CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, DACIA, e visibili durante il normale utilizzo del veicolo, prodotti e distribuiti da R2A SRL non possono essere venduti e/o rivenduti, direttamente dal cliente, da suoi preposti e/o clienti, nonché da terzi, in Francia ed in tutti i paesi in cui risulta vigente la legge francese in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Ai sensi della sentenza della corte di giustizia UE del 26/09/2000 (Sentenza della Corte nella causa C-23/99 Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese) “Il transito intracomunitario consistente nel trasportare merci da uno Stato membro verso un altro Stato membro, attraversando il territorio di uno o più altri Stati membri, non implica, contrariamente alla fabbricazione, alla vendita o all’importazione di un prodotto, un’utilizzazione dell’aspetto del modello o del disegno protetto.
Il semplice trasporto fisico delle merci non può quindi essere equiparato alla messa in circolazione o alla commercializzazione delle merci di cui trattasi”. Dunque, il mero transito di tali prodotti (legalmente fabbricati in uno stato membro UE per essere commercializzati in altro stato membro UE, in territorio francese e/o in altro in cui risulta vigente la legge Francese in materia di proprietà industriale ed intellettuale) non lede il diritto del titolare di un marchio, disegno o modello.
Il transito intracomunitario non rientra nell’oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale sui marchi, disegni o modelli e dunque non implica alcuna utilizzazione illecita del diritto protetto R2A PRODUCE E DISTRIBUISCE RICAMBI DI QUALITÀ EQUIVALENTE IN CONFORMITÀ ALLA DEFINIZIONE CONTENUTA NEL CONSIDERANDO N. 20 DELLE LINEE GUIDA AL REGOLAMENTO UE N. 461/2010, COME DIMOSTRATO DALLE NOSTRE CERTIFICAZIONI E DALLE CERTIFICAZIONI TÜV.
In passato, il ricambio originale (ovvero quello prodotto direttamente dal costruttore del veicolo, nonché dai fornitori di primo equipaggiamento, secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dalla casa auto per la produzione di componenti utilizzati per l’assemblaggio dei suoi veicoli) veniva sempre considerato di qualità superiore rispetto a quello proveniente dai produttori non originali.
Con l’applicazione del Regolamento CE di esenzione per categoria, n. 1400/2002 (c.d. Legge Monti), relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato CE (ora sostituito dall’art. 101, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, veniva introdotto il concetto di “pezzi di ricambio di qualità corrispondente”, da intendersi come “quei i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione” (così come definito nell’art. 1, comma 1, lett. u).
Con la scadenza del Regolamento n. 1400/2002 avvenuta il 31 maggio 2010, la Commissione Europea ha introdotto un nuovo quadro normativo per il settore automobilistico, focalizzato sui problemi dell’aftermarket. Le nuove regole sono contenute nel Regolamento di esenzione (UE) n. 461/2010 e nelle relative Linee Guida (specifiche per il settore sulle restrizioni verticali degli accordi per la vendita, la riparazione dei veicoli e la distribuzione dei ricambi), nonché nel Regolamento di esenzione (UE) n. 330/2010 e nelle relative Linee Guida sugli accordi verticali (applicate a partire dal 1 giugno 2010, con scadenza prevista per il 31 maggio 2023). Detta normativa riguarda la produzione e il commercio dei pezzi di ricambio, nonché l’attività di riparazione e di manutenzione di automobili, veicoli commerciali leggeri ed autocarri. Affinché possano essere qualificati come “ricambi di qualità equivalente” (in ossequio al considerando n. 20 delle Linee Guida al regolamento n. 461/2010) “i pezzi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata in questione”.
È onere della casa automobilistica provare che il pezzo di ricambio non soddisfa siffatta condizione. Dunque, un ricambio di qualità equivalente non può, di per sé, essere identificato in funzione della qualità del pezzo montato in origine, anche se lo stesso ricambio di qualità equivalente può essere migliore di quello originale.